AIUTI DI STATO: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

La Legge 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese (sono esclusi i liberi professionisti).

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia ma complessivamente superano detto importo, tutti sono soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

I “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017.

È previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
  • Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
  • La norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

 

Eccezionalmente sono state previste le seguenti proroghe:

  • Le aziende che hanno ricevuto aiuti pubblici nel corso del 2020 dovranno pubblicizzarli entro il 1° luglio 2022.
  • Le aziende che hanno ricevuto aiuti pubblici nel corso del 2021 dovranno pubblicizzarli entro il 1° gennaio 2023.