La legge 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (art. 1, commi da 125 a 129) prevede l’obbligo per le aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
Per l’anno 2021 è stata prevista una deroga a tale scadenza e pertanto il termine ultimo di pubblicazione è il 1° gennaio 2023.
A partire dall’annualità 2023 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata.
Gli aiuti da pubblicare entro il 1° gennaio 2023 sono
- aiuti e contributi concessi in anni precedenti, incassati nel 2021
- aiuti e contributi concessi / incassati nel 2021
Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2021) ma non erogato nello stesso anno, non va pubblicato alla scadenza del 01/01/2023, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.
Sono soggetti all’obbligo le sovvenzioni i sussidi, i contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi) e i vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es. Credito imposta beni strumentali).
Nel caso di mancata pubblicazione, è prevista una sanzione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
La disposizione demanda, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.
La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.
Al fine di non incorrere in sanzioni, si invita pertanto a verificare che l’impresa abbia correttamente adempiuto a tale pubblicazione nel caso in cui abbia ricevuto aiuti, sussidi e contributi negli anni precedenti e sia assoggettato a tale obbligo, o, eventualmente, a provvedere sollecitamente nel caso in cui non si sia ancora attivata in merito.
Per saperne di più clicca qui: Aiuti di Stato 2022
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